Art. 281 — Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario
Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, o, se il reato e' stato commesso in navigazione o all'estero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo della nave; ferma la facolta' del giudice militare di ordinare la separazione dei procedimenti, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva