Art. 108
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[1]Obblighi del delegato
[2]Il delegato governativo non e' tenuto a prestare cauzione, non risponde del non riscosso come riscosso e non e' obbligato alle anticipazioni previste dall'art. 70. Entro il quinto giorno di ciascun mese il delegato governativo deve versare al ricevitore provinciale e agli enti indicati dal secondo comma dell'art. 64, nella rispettiva competenza, l'importo delle entrate riscosse nel mese precedente, allegando la distinta delle riscossioni e dei pagamenti fatti.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva