Art. 115
[1]Riscossione, deposito e riparto dei residui
[2]Il delegato governativo o il nuovo esattore provvede alla riscossione dei residui risultati dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il quinto giorno del mese successivo, al ricevitore provinciale, che lo versa a sua volta, entro cinque giorni, alla Cassa depositi e prestiti. Le somme versate alla Cassa depositi e prestiti sono ripartite a norma dell'art. 68. Tuttavia se il ricavato della vendita della cauzione dell'esattore decaduto non e' sufficiente al pagamento dei crediti del ricevitore, del comune e degli altri enti interessati le somme stesse, eccettuate quelle relative a tributi per i quali l'esattore abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono assegnate al ricevitore, al comune e agli altri enti interessati secondo la rispettiva spettanza. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva