Art. 109
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[1]Rendiconto della gestione
[2]Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione dalle sue funzioni, se questa avvenga prima, il delegato governativo rende il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 del regolamento stesso provvedono l'intendente di finanza e il Ministero delle finanze. Entro il 31 marzo di ciascun anno il delegato governativo rende agli altri enti interessati il conto della gestione per la parte che li riguarda. Il discarico delle quote inesigibili e' regolato a norma dell'art. 97.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva