Art. 127

[1]Rendiconto

[2]Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle sue funzioni, se questa avvenga prima, il ricevitore provinciale rende il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 di detto regolamento provvedono l'intendenza di finanza e il Ministero delle finanze. Entro il 31 marzo di ciascun anno il ricevitore provinciale rende agli altri enti interessati il conto della sua gestione per la parte che li riguarda. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art127 · fonte su Normattiva