Art. 114
[1]Formazione degli elenchi
[2]Il prefetto invita il ricevitore provinciale e gli enti interessati a procedere alla compilazione degli elenchi dei residui (la affidare per la riscossione al delegato governativo o il nuovo esattore. Gli elenchi dei residui sono sottoposti al visto di regolarita' dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico dell'esattore decaduto e sono anticipate dal ricevitore provinciale a favore del quale il prefetto, ove non riscontri negligenza negli adempimenti prescritti, dispone il recupero sulle prime riscossioni dei residui e la ripartizione detta parte di spese eventualmente non recuperate fra tutti i creditori, compreso lo stesso ricevitore, in proporzione dei rispettivi crediti. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva