Art. 123
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[1]Comunicazione all'esattore della cartella dei pagamenti
[2]Il ricevitore provinciale, almeno nove giorni prima della scadenza di ciascuna rata, comunica con lettera raccomandata agli esattori, distintamente per ogni ruolo, l'ammontare delle somme da versare ai sensi del primo comma dell'art. 61, numeri 1) e 2). La mancanza o l'inesattezza di tale comunicazione non dispensa gli esattori dall'obbligo di effettuare il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite e dal pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardo.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva