Art. 121
[1]Consegna dei riassunti dei ruoli
[2]Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei ruoli l'intendente di finanza ne trasmette il riassunto al ricevitore provinciale, che ne rilascia ricevuta. Nel riassunto e' indicato, distintamente per comune, per imposta e per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva