Art. 126

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[1]Assunzione del servizio di tesoreria provinciale

[2]Il ricevitore, su richiesta dell'amministrazione provinciale, e' obbligato a disimpegnare il servizio di tesoreria provinciale con l'osservanza di tutte le norme relative al servizio stesso. Si applicano le disposizioni dell'art. 73.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art126 · fonte su Normattiva