Art. 126
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[1]Assunzione del servizio di tesoreria provinciale
[2]Il ricevitore, su richiesta dell'amministrazione provinciale, e' obbligato a disimpegnare il servizio di tesoreria provinciale con l'osservanza di tutte le norme relative al servizio stesso. Si applicano le disposizioni dell'art. 73.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva