Art. 129
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[1]Rimborso delle quote inesigibili
[2]Escussi la cauzione e tutti gli altri beni dell'esattore, il ricevitore provinciale, ove non sia riuscito a recuperare in tutto o in parte i crediti per i quali ha agito, ha diritto ad ottenere dagli enti interessati all'azione esecutiva il rimborso delle somme non riscosse. Si applicano le disposizioni degli articoli 82 e seguenti. Tuttavia il termine per l'esperimento delle procedure sulla cauzione, decorre dal giorno in cui si e' verificata la morosita' dell'esattore ed il termine per l'esecuzione sugli altri beni decorre dal giorno in cui e' stata ultimata la vendita della cauzione. Il ricevitore decade dal diritto al rimborso se nel termine di cinque giorni dalla data in cui si e' verificata la morosita' dell'esattore non ne abbia data notizia al prefetto per i provvedimenti di cui all'art. 66.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva