Art. 138
[1]Elenchi del personale
[2]Presso ciascuna intendenza di finanza sono tenuti, a cura di apposita commissione, gli elenchi del personale delle varie categorie, occupato e disoccupato. La commissione, nominata dall'intendente di finanza, e' composta di un funzionario dell'intendenza di finanza, che la presiede, di un rappresentante degli esattori e di un rappresentante del personale. L'iscrizione nell'elenco del personale disoccupato avviene a richiesta degli interessati. L'elenco del personale disoccupato e le relative variazioni sono comunicati dall'intendente di finanza all'ufficio provinciale di collocamento. Per l'assunzione di nuovo personale, ad esclusione dei collettori dirigenti e dei cassieri, i ricevitori e gli esattori devono rivolgersi all'ufficio di collocamento e scegliere fra gli iscritti nell'elenco del personale disoccupato. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva