Art. 138

[1]Elenchi del personale

[2]Presso ciascuna intendenza di finanza sono tenuti, a cura di apposita commissione, gli elenchi del personale delle varie categorie, occupato e disoccupato. La commissione, nominata dall'intendente di finanza, e' composta di un funzionario dell'intendenza di finanza, che la presiede, di un rappresentante degli esattori e di un rappresentante del personale. L'iscrizione nell'elenco del personale disoccupato avviene a richiesta degli interessati. L'elenco del personale disoccupato e le relative variazioni sono comunicati dall'intendente di finanza all'ufficio provinciale di collocamento. Per l'assunzione di nuovo personale, ad esclusione dei collettori dirigenti e dei cassieri, i ricevitori e gli esattori devono rivolgersi all'ufficio di collocamento e scegliere fra gli iscritti nell'elenco del personale disoccupato. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art138 · fonte su Normattiva