Art. 139
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[1]Fondo di previdenza
[2]Il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dipendente dalle esattorie e dalle ricevitorie e' regolato dalle disposizioni di legge concernenti l'apposito Fondo di previdenza istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e dai contratti di lavoro.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva