Art. 143
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[1]Mancata esecuzione di sgravi per indebito
[2]L'agente della riscossione che senza giustificato motivo non esegue in tutto o in parte gli sgravi per indebito ovvero non versa entro il termine prescritto all'ente impositore l'ammontare degli sgravi non potuti eseguire e' soggetto a pena pecuniaria in misura dal doppio al decuplo della somma non rimborsata o noti versata. In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva