Art. 144
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[1]Riscossione di somme rimborsate per inesigibilita' o comprese nella domanda
[2]L'agente della riscossione che, avendo riscosso somme comprese in domande di rimborso per inesigibilita' o gia' rimborsate, non provvede in tutto o in parte alla comunicazione o al versamento prescritti dall'art. 95, e' soggetto per il solo fatto dell'omessa comunicazione o dell'omesso versamento alla pena pecuniaria in misura pari alle somme riscosse, indipendentemente dalla azione penale per eventuali reati nei quali sta incorso. In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva