Art. 153
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[1]Definitivita' dei provvedimenti del prefetto e dell'intendente
[2]Salvi i casi per i quali sia espressamente dichiarato ammissibile il ricorso gerarchico, i provvedimenti del prefetto e dell'intendente di finanza, previsti dal presente testo unico, sono definitivi.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva