Art. 153

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[1]Definitivita' dei provvedimenti del prefetto e dell'intendente

[2]Salvi i casi per i quali sia espressamente dichiarato ammissibile il ricorso gerarchico, i provvedimenti del prefetto e dell'intendente di finanza, previsti dal presente testo unico, sono definitivi.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art153 · fonte su Normattiva