Art. 26
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[1]Operazioni d'asta
[2]Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti il presidente dichiara aperta, l'asta. I concorrenti debbono esibire al presidente il certificato d'iscrizione nell'albo degli esattori e la prova del deposito effettuato a garanzia delle offerte e dichiarare che non sussistono cause di incompatibilita'. Le offerte possono essere presentate anche da rappresentanti speciali muniti di procura risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, offerte condizionate, offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta ne' offerte di ribassi inferiori ad un centesimo. L'asta e' dichiarata deserta quando non siano state presentate offerte da almeno due concorrenti.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva