Art. 34
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[1]Conferimento dell'esattoria nel corso del decennio
[2]Se l'esattoria si rende vacante nel corso del decennio il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il comune provvede al conferimento per il restante periodo del decennio nominando d'ufficio l'esattore o disponendo che si proceda nei modi ordinari.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva