Art. 12

[1]Consorzio volontario

[2]Il consorzio volontario e' costituito con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza, su conformi deliberazioni dei consigli comunali interessati, entro il 30 settembre del penultimo anno del decennio esattoriale di cui all'art. 17. La costituzione del consorzio ha effetto per il conferimento dell'esattoria per il decennio successivo. Il consorzio si intende prorogato di decennio in decennio se entro il 30 settembre del penultimo anno di ogni decennio nessuno dei comuni interessati abbia comunicato al prefetto da deliberazione di recederne.6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

6

Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art12 · fonte su Normattiva