Art. 41

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Cauzione mediante ipoteca

[2]L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a norma del comma seguente, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a garanzia del quale e' prestata. Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca e' determinato dall'ufficio tecnico erariale su richiesta del prefetto, con esclusione delle pertinenze e al netto dei diritti reali di terzi, dei vincoli e delle passivita' ipotecarie, salvo il disposto dell'art. 43. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art41 · fonte su Normattiva