Art. 50
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[1]Svincolo della cauzione
[2]La cauzione e' svincolata al termine della gestione purche' non sussistano debiti dell'esattore verso il ricevitore provinciale e gli enti interessati. Lo svincolo e' disposto con decreto del prefetto su conforme deliberazione della giunta municipale previo nulla osta del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza e di tutti gli enti interessati. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e degli altri vincoli.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva