Art. 57

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Compensi e spese nei casi di procedura delegata

[2]Nei casi previsti dall'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aggio di riscossione spetta all'esattore delegante. Se il ricavo dell'esecuzione compiuta dall'esattore delegato non e' sufficiente a coprire le spese, l'esattore delegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali giudizi restando invece a suo carico le spese previste dall'art. 216 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. L'esattore delegato non puo' imputare le somme riscosse alle spese di esecuzione, se non dopo aver soddisfatto interamente il credito dell'esattore delegante.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art57 · fonte su Normattiva