Art. 63

[1]Obbligo del non riscosso come riscosso

[2]La consegna dei ruoli o l'intimazione prevista dal secondo comma dell'art. 60 costituisce l'esattore debitore dell'intero ammontare, al netto degli aggi di riscossione a lui spettanti, delle somme iscritte nei ruoli, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite, ancorche' non riscosse, previa detrazione delle somme pagate ai sensi degli articoli 70, 71 e 72. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art63 · fonte su Normattiva