Art. 69

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[1]Reintegrazione della cauzione

[2]Con la ordinanza di vendita della cauzione il prefetto intima, all'esattore di reintegrarla nel termine di trenta giorni dalla notifica. Se la cauzione non e' reintegrata, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a norma degli articoli 102 e seguenti, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze non imputabili all'esattore, ritenga di accordare una proroga del termine, nominando, se del caso, un sorvegliante.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art69 · fonte su Normattiva