Art. 69

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Reintegrazione della cauzione

[2]Con la ordinanza di vendita della cauzione il prefetto intima, all'esattore di reintegrarla nel termine di trenta giorni dalla notifica. Se la cauzione non e' reintegrata, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a norma degli articoli 102 e seguenti, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze non imputabili all'esattore, ritenga di accordare una proroga del termine, nominando, se del caso, un sorvegliante. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603

2

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 ha disposto (con l'art. 22) che "L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli articoli 46, 47, 51 e 69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e' dichiarato decaduto: 1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori; 2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore; 3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori. Puo' essere, altresi', dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorche' la cauzione sia stata reintegrata. E' considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro."

Testo vigente dal 1 gennaio 1974 al 1 marzo 1988 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art69 · fonte su Normattiva