Art. 71
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[1]Delegazioni
[2]L'esattore deve versare ad ogni scadenza, con l'obbligo del non riscosso come riscosso:
- 1)al Ministero del tesoro: Direzione generale del tesoro, Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza, l'importo delle delegazioni rilasciate dai comuni a norme del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058 e del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, effettuando il versamento presso la sezione di tesoreria provinciale;
- 2)agli altri delegatari, l'importo delle delegazioni rilasciate sulle entrate la cui riscossione sia stata assunta con l'obbligo del non riscosso come riscosso. Tali delegazioni devono essere firmate dall'esattore. In caso di ritardo nel versamento, l'esattore deve corrispondere l'indennita' di mora nella misura indicata dall'art. 65 e il delegatario puo' chiedere al ricevitore provinciale di promuovere la procedura coattiva ai sensi degli articoli 66 e seguenti.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva