Art. 77
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[1]Chiamata in causa dell'ente impositore
[2]L'esattore, nelle liti promosse contro di lui che non concernano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente impositore e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva