Art. 94
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[1]Annotazioni nei ruoli o negli schedari
[2]Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di rimborso e dalla comunicazione del provvedimento adottato i relativi estremi devono essere annotati dall'esattore nel ruolo a margine delle partite cui si riferiscono ovvero nello schedario dei contribuenti, qualora ne sia stata autorizzata la tenuta.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva