Art. 95

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Recupero delle quote gia' comprese in domande di rimborso per inesigibilita'

[2]L'esattore, qualora dopo la presentazione della domanda di rimborso riscuota somme relative a partite comprese in essa, deve farne annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia entro dieci giorni all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore per la rettifica in diminuzione della domanda o del provvedimento di rimborso. Le somme riscosse dall'esattore dopo il rimborso devono essere versate nello stesso termine nella sezione di tesoreria provinciale o nelle casse dell'ente impositore.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art95 · fonte su Normattiva