Art. 95
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[1]Recupero delle quote gia' comprese in domande di rimborso per inesigibilita'
[2]L'esattore, qualora dopo la presentazione della domanda di rimborso riscuota somme relative a partite comprese in essa, deve farne annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia entro dieci giorni all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore per la rettifica in diminuzione della domanda o del provvedimento di rimborso. Le somme riscosse dall'esattore dopo il rimborso devono essere versate nello stesso termine nella sezione di tesoreria provinciale o nelle casse dell'ente impositore.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva