Art. 106 t.u.s.l. — Attivita' escluse
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Le disposizioni del presente capo non si applicano:
- a)ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b)alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c)ai lavori svolti in mare.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva