Art. 106 t.u.s.l.Attivita' escluse

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni del presente capo non si applicano:

  • a)ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
  • b)alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
  • c)ai lavori svolti in mare.

Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art106 · fonte su Normattiva