Art. 250 t.u.s.l.Notifica

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Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. ((Tale notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.)) La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

  • a)ubicazione del cantiere;
  • b)tipi e quantitativi di amianto manipolati;
  • c)attivita' e procedimenti applicati;
  • d)numero di lavoratori interessati;
  • e)data di inizio dei lavori e relativa durata;
  • f)misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Testo vigente dal 21 agosto 2013 al 24 gennaio 2026 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art250 · fonte su Normattiva