Art. 290 t.u.s.l.Valutazione dei rischi di esplosione

Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  • a)probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  • b)probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
  • c)caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
  • d)entita' degli effetti prevedibili. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art290 · fonte su Normattiva