Art. 62 t.u.s.l. — Definizioni
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Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:
- a)i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
- b)i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
- a)ai mezzi di trasporto;
- b)ai cantieri temporanei o mobili;
- c)alle industrie estrattive;
- d)ai pescherecci.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva