Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Spese di giustizia - Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento del contributo di iscrizione a ruolo nonché delle spese forfetizzate - Ritenuta irrazionalità della disciplina denunciata, per vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l'annullamento di dette sanzioni e violazione del principio di capacità contributiva - Disposizioni di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificati dall'art. 2, comma 212, lett. a ) e b ), della legge n. 191 del 2009, e dell'art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., in quanto assoggettano i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative al pagamento del contributo di iscrizione a ruolo e delle spese forfetizzate. La questione è stata sollevata d'ufficio, nonostante l'avvenuto spontaneo pagamento del contributo da parte del ricorrente. Pertanto, poiché le norme censurate, che impongono il pagamento del contributo, sono già state spontaneamente applicate dal ricorrente, l'asserito vulnus agli invocati principi costituzionali sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione.
Riguarda ancheart. 2 legge 191/2009art. 9 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 30 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Spese di giustizia - Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento del contributo di iscrizione a ruolo nonché delle spese forfetizzate - Obbligo per l'opponente del pagamento del contributo unificato anche in caso di proposizione di ricorso innanzi al Giudice di pace avverso sanzioni amministrative - Asserita vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l'annullamento di dette sanzioni stante la antieconomicità del rimedio de quo - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevedono l'obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso ai sensi del citato art. 23 - con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1º gennaio 2010 - avverso verbali di accertamento o ordinanze ingiunzioni ex lege n. 689 del 1981 e, quindi, anche per i ricorsi riferibili a verbali notificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 2009. Premesso che il giudizio a quo non ha ad oggetto la verifica della suddetta obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento. Tuttavia, il rimettente non indica in base a quale disposizione l'inadempimento dell'obbligazione tributaria - che, secondo gli artt. 16, 247 e 249 del d.P.R. n. 115 del 2002, determina l'attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l'atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 131 del 1986 - possa comportare l'ulteriore sanzione processuale dell'improcedibilità della domanda; né, più in generale, spiega in che modo la richiesta pronuncia di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione che gli é sottoposta.
Riguarda ancheart. 2 legge 191/2009art. 23 legge 689/1981
Spese di giustizia - Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative - Assoggettamento al pagamento del contributo unificato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Censure riferite a norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), nella formulazione aggiunta dall'art 2, comma 212, lett. b ), della legge 21 dicembre 2009, n. 191, secondo cui nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 gli atti del processo sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato; poiché, infatti, il giudice a quo riferisce che il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte del ricorrente, l'asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio in corso. (Nella specie, si trattava di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del codice della strada). Nello stesso senso v., di recente, l'ordinanza n. 143 del 2011.
Riguarda ancheart. 2 legge 191/2009