Prospettazione della questione incidentale - Omessa censura di disposizione appartenente al quadro normativo di riferimento - Ininfluenza sulla rilevanza, ove di essa il rimettente non debba fare applicazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per imprecisa individuazione delle norme oggetto di censura - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il GIP rimettente, chiamato ad integrare il decreto penale con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati, deve fare applicazione delle disposizioni denunciate, disciplinanti il recupero delle spese processuali, e non anche del non censurato art. 150 dello stesso d.P.R., il quale, disciplinando la restituzione dei beni sequestrati, non incide sulla rilevanza delle questioni, ma appartiene solo al complessivo quadro normativo di riferimento.
sentenza 3/2019massima n. 40326 Riguarda ancheart. 205 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Oggetto del giudizio - Denuncia di incostituzionalità di norma regolamentare congiuntamente a norma legislativa - Sussistenza tra esse di un nesso stretto di specificazione qualificata - Ammissibilità della questione.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, pur se il primo ha origine in una norma regolamentare e conserva tale natura. Un nesso stretto di specificazione qualificata lega la norma subprimaria dell'art. 204 a quella primaria recata dal successivo art. 205 del medesimo testo unico "misto", poiché il contenuto dell'una fa corpo con l'altra, entrambe concorrendo a disciplinare il recupero delle spese di giustizia in ordine al quale il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi. Ove la regolamentazione censurata di illegittimità costituzionale sia rappresentata, nella sostanza, dal combinato disposto di una norma primaria e di una subprimaria e la prima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria, è possibile il sindacato di costituzionalità sulla norma primaria tenendo conto che quella subprimaria ne costituisce un completamento del contenuto prescrittivo. ( Precedente citato: sentenza n. 200 del 2018 ).
sentenza 3/2019massima n. 40327 Riguarda ancheart. 205 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Spese di giustizia - Recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario - Spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati - Obbligo di pagamento a carico dei condannati con decreto penale o con sentenza di applicazione della pena su richiesta - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai condannati in esito a giudizio ordinario o abbreviato, che da dette spese sarebbero esonerati - Correzione, in chiave di interpretazione adeguatrice, di tale presupposto interpretativo - Perdurante operatività della regola generale sull'an debeatur, che pone a carico di tutti i condannati le spese processuali - Conseguente recupero per intero, a loro carico, delle spese di custodia dei beni sequestrati - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, censurati dal GIP del Tribunale di Venezia - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto obbligano i condannati con decreto penale o con sentenza di applicazione della pena su richiesta al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati. Affinché non sia violato il principio di eguaglianza, il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - secondo cui i condannati in esito a giudizio ordinario o abbreviato sarebbero invece esonerati dal pagamento delle suddette spese, non figurando esse né tra quelle soggette a recupero forfettario (art. 1 del d.m. n. 124 del 2014), né tra quelle soggette a recupero per intero o per quota (art. 2 dello stesso d.m.) - va corretto in chiave di interpretazione adeguatrice dell'art. 205 (come novellato dall'art. 67, comma 3, lett. e, n. 2, della legge n. 69 del 2009), dovendo ritenersi che il condannato, in generale, è tenuto al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati in forza dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. Quest'ultimo - ponendo a carico di tutti i condannati il pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato, con le sole limitate eccezioni (ex artt. 460, comma 5, e 445, comma 1, cod. proc. pen.) della condanna per decreto e del patteggiamento - esprime la regola generale relativa all'an debeatur, che rimane operante senza essere intaccata dalla normativa sul quantum debeatur, e specificamente dalla mancata espressa previsione del criterio, forfettario o per intero, per quantificare le spese di custodia e conservazione delle cose in sequestro, a tale indubbia carenza normativa supplendo il criterio generale di chiusura (applicabile fino a quando non ne sia previsto uno diverso) del recupero per intero delle spese processuali. ( Precedente citato: sentenza n. 219 del 2004, sul regime di favore, di tipo "premiale", delle spese di giustizia in caso di condanna per decreto o patteggiamento ). Pur se nessuna norma della Costituzione impone che lo Stato esiga dal condannato il rimborso delle spese del processo penale, quella delle spese processuali è materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, è dotato della più ampia discrezionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 98 del 1998 ).
sentenza 3/2019massima n. 40329 Riguarda ancheart. 205 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).