Art. 273Diritto di certificato

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Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato e' cosi' regolato:

  • a)per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,10;
  • b)per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.

Testo vigente dal 15 giugno 2002 al 21 febbraio 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art273 · fonte su Normattiva