Art. 273Diritto di certificato

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Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato e' cosi' regolato:

  • a)per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,10; 15
  • b)per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.15
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 8 gennaio 2009

15

Il Decreto 8 gennaio 2009 (in G.U. 06/02/2009, n. 30) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,10 previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e' aggiornato in euro 3,54".

Testo vigente dal 21 febbraio 2009 al 3 maggio 2014 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art273 · fonte su Normattiva