Art. 273 — Diritto di certificato
Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato e' cosi' regolato:
- a)per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,10; 15 40a 45 58 75
- b)per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.15 40a 45 58 75
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 8 gennaio 2009
15Il Decreto 8 gennaio 2009 (in G.U. 06/02/2009, n. 30) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,10 previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e' aggiornato in euro 3,54".
Decreto 10 marzo 2014
40aIl Decreto 10 marzo 2014 (in G.U. 18/04/2014, n. 91) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto dell'8 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 3,68".
Decreto 7 maggio 2015
45Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 30/06/2015, n. 149) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 10 marzo 2014, e' aggiornato in euro 3,84".
Decreto 4 luglio 2018
58Il Decreto 4 luglio 2018 (in G.U. 26/07/2018, n. 172) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del diritto di certificato previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 3,87".
Decreto 9 luglio 2021
75Il Decreto 9 luglio 2021 (in G.U. 3/08/2021, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 3,92".
Testo vigente dal 18 agosto 2021, tuttora in vigore · versione 75 su Normattiva