Art. 83Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte

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L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione. Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. ((3-bis. Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta))

Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 27 gennaio 2022 · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art83 · fonte su Normattiva