Art. 106

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art106 · fonte su Normattiva