Art. 144 — Processo in cui e' parte un fallimento
Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva