Art. 241
(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza) Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva