Art. 47Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi

Nessuna indennita' spetta al testimone minore degli anni quattordici. Il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art47 · fonte su Normattiva