Art. 67(L) Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza

Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano ((le spese e l'indennita' di cui all'articolo 65, comma 4)), riferite ai magistrati di tribunale.

Testo vigente dal 6 dicembre 2002, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art67 · fonte su Normattiva