Art. 67 — (L) Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza
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Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennita' di cui all'articolo 65, comma 5, riferite ai magistrati di tribunale.
Testo vigente dal 15 giugno 2002 al 6 dicembre 2002 · versione 0 su Normattiva