Art. 26
[1]Testo unico-art. 26
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Testo unico-art. 26
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - ASSOCIAZIONI PRIVATE RICONOSCIUTE PER LA LORO TUTELA - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE -OMESSA PREVISIONE - ALTRA QUESTIONE CONNESSA - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 26 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. leggi sul Consiglio di Stato), 4 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei T.A.R.), 100 cod. proc. civ., 22 e 91 cod. proc. pen. - denunciati per contrasto con gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, e 32 Cost. - "nella parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo"; e dell'art. 304 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 2 Cost., "nella parte e nella misura in cui impone l'obbligo della comunicazione giudiziaria all'indiziato, prima dell'assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a delibazione dell'indicazione di reita' contenuta nella denuncia o querela". Infatti, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18, comma quarto, prevede che "le associazioni di protezione ambientale individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi"; onde spetta al giudice a quo valutare, se alla stregua dello ius superveniens, la prima questione - cui la seconda e' prospettata come "strettamente connessa" - sia tuttora rilevante.
Riguarda ancheart. 4 legge 1034/1971art. 100 Codice di procedura civileart. 22 Codice penaleart. 91 Codice penaleart. 304 r.d. 1399/1930
TUTELA GIURISDIZIONALE - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - T.U. 26 GIUGNO 1924, N. 1054, ART. 26, SECONDO COMMA - QUESTIONI SULLA LEVA MILITARE - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - LIMITAZIONE AI SOLI MOTIVI DI INCOMPETENZA ED ECCESSO DI POTERE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 113, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROPOSTA DA GIUDICE ORDINARIO - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile, per la manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato), proposta con l'ordinanza del tribunale di Firenze del 5 marzo 1970, in riferimento all'art. 113, secondo comma, della Costituzione. La limitazione a particolari mezzi di impugnativa stabilita dall'art. 26 riguarda solo i giudizi che si svolgono avanti il Consiglio di Stato, sicche' esclusivamente tale organo puo' considerarsi legittimato a denunciare la violazione dell'art. 113, secondo comma, in quanto lesiva della pienezza del potere ad esso spettante.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE - ART. 26 T.U. 26 GIUGNO 1924, N. 1054 - INTERPRETAZIONE.
L'espressione "eccesso di potere", di cui al primo e secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, deve essere intesa nel senso di difetto di potere amministrativo e non in quello di difetto di giurisdizione.
TUTELA GIURISDIZIONALE - TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ART. 26, SECONDO COMMA, T.U. 26 GIUGNO 1924, N. 1054: LIMITI AL RICORSO CONTRO LE DECISIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI CONTROVERSIE DOGANALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, nel limitare il ricorso al Consiglio di Stato avverso le decisioni ministeriali in materia di controversie doganali ai soli casi di "incompetenza o di eccesso di potere", contrasta col precetto dell'art. 113, secondo comma, Cost., in base al quale la tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. non puo' essere limitata a particolari mezzi di impugnazione. Pertanto il detto art. 26, secondo comma, e' costituzionalmente illegittimo.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: ANDRIOLI Il redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:292 · leggi il testo integrale
dichiara inammissible, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), proposta, con l'ordinanza del tribunale di Firenze del 5 marzo 1970, in riferimento all'art. 113, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte cos…
ECLI:IT:COST:1972:82 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 2
Testo unico-art. 2 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 3
Testo unico-art. 3 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 4
Testo unico-art. 4 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 6
Testo unico-art. 6 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 7
Testo unico-art. 7 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 8
Testo unico-art. 8 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art26 · fonte su Normattiva