Art. 34
[1]Testo unico-art. 34
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Apro la norma…
[1]Testo unico-art. 34
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - T.U. SUL CONSIGLIO DI STATO 26 GIUGNO 1924, N. 1054, ART. 34 - ALTERNATIVITA' TRA RICORSO STRAORDINARIO E RICORSO GIURISDIZIONALE - SCELTA RIMESSA ALL'AUTONOMIA SOGGETTIVA.
L'art. 34 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, offre, a chi voglia proporre ricorso straordinario, una alternativa che sollecita l'autonomia soggettiva e, cosi' essendo, non intacca il precetto costituzionale che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - PRESENTAZIONE - EFFETTI.
La presentazione del ricorso straordinario ha il medesimo effetto del decorso del termine prescritto per la presentazione del ricorso giurisdizionale: la perdita del diritto a questo rimedio si produce prima del tempo ordinario a seguito di un atto volontario, al quale si addiviene nella consapevolezza del valore che vi ha dato la legge.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ALTERNATIVITA' TRA RICORSO STRAORDINARIO E RICORSO GIURISDIZIONALE - TESTO UNICO DEL 1924, N. 1054, ART. 34 - EFFETTI.
Il principio di alternativita' fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale di cui all'art. 34 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, rimarrebbe inutilmente posto se la controversia, esclusa dalla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato potesse ritornarvi sotto il profilo dell'errore di giudizio verificatosi nella sede straordinaria.
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art34 · fonte su Normattiva
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - PRODUCE L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.
Il ricorso straordinario mira all'annullamento dell'atto lesivo e si pone pertanto nell'ambito medesimo in cui puo' operare il ricorso al Consiglio di Stato non in quello coperto dall'azione giudiziaria, che e' delimitato dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.
Riguarda ancheart. 4 legge 2248/1965
RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - T.U. DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO 26 GIUGNO 1924, N. 1054, ART. 34, SECONDO E TERZO COMMA - NON ASSICURA AI CONTROINTERESSATI LA TUTELA GIURISDIZIONALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 34, secondo e terzo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, contenente il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e' costituzionalmente illegittimo in quanto il procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al Capo dello Stato non assicura ai controinteressati la possibilita' della tutela giurisdizionale.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.