Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - CONSORZIO PER LE AREE E I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE - INDENNITA' DI ESPROPRIO - CALCOLO - MIGLIORAMENTI E SPESE AL FONDO SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO - COMPUTABILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'esclusione dal computo dell'indennita' di esproprio - relativamente alle aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno - dei miglioramenti al fondo successivi alla costituzione del consorzio, di cui al d.P.R. n. 1480 del 1964, non configura un vincolo espropriativo - tantomeno indiretto - bensi' disposizione finalizzata ad incidere sulle modalita' di determinazione dell'indennita' stessa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, comma ottavo, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523). - cfr. S.nn. 260/1979; 55/1968.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - CONSORZIO PER LE AREE E I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE - INDENNITA' DI ESPROPRIO - CALCOLO - MIGLIORAMENTI E SPESE AL FONDO - EFFETTUAZIONE - RIFERIMENTO CRONOLOGICO - PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
La liberta' di iniziativa economica non puo' essere limitata oltre la misura che ragionevolmente puo' apparire consentita dalle finalita' che si intendono perseguire ed, al riguardo, spetta alla Corte il relativo giudizio di congruita' tra mezzi e fini. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 41 Cost. - l'art. 147, comma ottavo, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella parte in cui esclude dal calcolo dell'indennizzo i miglioramenti eseguiti sul fondo espropriato dalla data di costituzione del consorzio per le aree ed i nuclei di sviluppo industrale, anziche' da quella di pubblicazione del piano regolatore del consorzio stesso. - cfr. S. nn. 78/1970, 20/1978, 231/1985, 300/1983.
PROPRIETA' - POTERI DI GODIMENTO E DI DISPOSIZIONE - LIMITAZIONI CONSEGUENTI A PIANO REGOLATORE - VINCOLI TEMPORANEI IMPOSTI IN VISTA DELL'ESPROPRIAZIONE - NON SI RICHIEDE INDENNIZZO - VINCOLI IMPOSTI SENZA PREDETERMINAZIONE DELLA LORO DURATA - CARATTERE ESPROPRIATIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
L'imposizione dei vincoli di destinazione, preordinati all'espropriazione, sopra immobili di proprieta' privata, quale consegue all'approvazione del piano regolatore di una area o nucleo di sviluppo industriale, determina, di regola, una immediata limitazione dei poteri di godimento e disposizione, che si concreta non tanto nel venir meno della possibilita' di utilizzazione a scopo edilizio residenziale (poiche' trattasi generalmente di zone a carattere rurale), quanto nella menomazione della possibilita' e convenienza pratica di investimenti a scopo di miglioramento o trasformazione delle colture agricole esistenti e di sviluppo di ogni altra iniziativa o attivita' economica diversa dall'insediamento industriale. Tuttavia, non si puo' affermare in via generale che le limitazioni dei poteri di godimento e di disposizione conseguenti, per i privati proprietari, alle prescrizioni immediatamente operative del piano regolatore di un'area o nucleo di sviluppo industriale, assumano senz'altro carattere espropriativo, e quindi richiedano di per se' la previsione di un indennizzo: e cio' proprio perche' trattasi di vincoli temporanei, imposti in vista della espropriazione. Il contrasto con il principio sancito dal terzo comma dell'art. 42 Cost. si verifica non per effetto della imposizione dei vincoli, bensi' per effetto della mancanza d'una precisa determinazione della durata dei vincoli stessi. - S. n. 55/1968.
MEZZOGIORNO - PIANI REGOLATORI DELLE AREE DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE - T. U. 30 GIUGNO 1967, N. 1523, ART. 147, PRIMO E ULTIMO COMMA - VINCOLI DI DESTINAZIONE IMPOSTI SUI BENI DI PROPRIETA' PRIVATA E PREORDINATI ALL'ESPROPRIAZIONE - MANCATA PREFISSIONE DI UN TERMINI DI DURATA - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Per quanto concerne i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale previsti dal t.u. delle leggi sul Mezzogiorno, occorre tener presente che la loro attuazione non richiede la successiva formazione ed approvazione di piani particolareggiati di esecuzione, potendosi far luogo direttamente alle espropriazioni, secondo le norme dettate dall'art. 147, sulla base delle indicazioni contenute nei piani. Di fatto, nel caso di specie, le Norme di attuazione del piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria stabiliscono all'art. 7 che "le opere previste dal piano regolatore sono attuate mediante progetti esecutivi redatti sulla base delle planimetrie di piano riguardanti sia l'assetto generale che i singoli agglomerati industriali", mentre gli artt. 10 e seguenti enunciano le prescrizioni di zona, relative alle diverse "zone contenute e definite entro il perimetro degli agglomerati, per le quali il piano ha valore normativo immediato". Di fronte a tale situazione, mentre e' ovvio e naturale che questi piani, nella parte in cui contengono direttive e previsioni di lungo periodo, debbano aver vigore a tempo indeterminato, al pari dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori urbanistici, essendo la loro attuazione necessariamente graduale nel corso dei decenni, non sussiste invece giustificazione razionale per cui anche le prescrizioni o indicazioni direttamente incidenti su beni determinati, con l'imposizione di vincoli di destinazione preordinati all'espropriazione, debbano avere efficacia senza limite di tempo, nell'attesa di future espropriazioni che potrebbero anche essere lungamente differite, o non avvenire. Ne' vale richiamare che la dichiarazione di pubblica utilita' e' contenuta nella legge, in quanto la espropriabilita' dei beni consegue solo al vincolo di destinazione su di essi imposto con l'approvazione dei piani, e che proprio per la esecuzione di opere pubbliche dichiarate urgenti e indifferibili si rende opportuna la prefissione d'un termine di efficacia dei vincoli imposti con i piani, la cui attuazione non puo' essere rimessa solo alla sollecitudine delle amministrazioni. - S. n. 17/1975.