Art. 147

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[1]Procedura per le espropriazioni

[2]Art. 21, c. 3°, legge n. 634/1957 Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 144 e 150, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili.

[3]Art. 2, c. 1°, legge n. 1462/1962 Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

[4]idem, c. 2°. Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

[5]idem, c. 3°. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di, cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

[6]Art. 2, c. 4°, legge n. 1462/1962. L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e, in caso di contestazione, deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

[7]idem, c. 5°. L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita', e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

[8]Art. 31, pen. c. L. n. 717/1963. L'indennita' di espropriazione sara' determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 904.

[9]idem, u. C. In ogni caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra' tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del consorzio, ai sensi dell'art. 145, comma primo.

[10]Art. 21, c. 5°, legge n. 634/1957; art. 5. L. n. 555/1959. Nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio puo' promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 6 gennaio 1977 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art147 · fonte su Normattiva