Art. 189
[1]Modalita' per la determinazione del canone di locazione degli alloggi
[2]Art. 13, L. n. 619/1952. Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva