Art. 191
[1]Stanziamenti per le espropriazioni
[2]Artt. 4, 5, 6, 8, 9, 15, L. n. 619/1952. Art. 1, L. n. 299/1958. Per le espropriazioni indicate nell'art. 180, per le opere previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 181 e dall'art. 185 nonche' per le anticipazioni contemplate dall'art. 184 e per l'attuazione delle costruzioni di cui all'art. 182 e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 2 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958-1959, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-1960 e 1960-1961, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-1962, di lire 200.000.000 nell'esercizio 1962-1963 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1963-1964. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva